Il 27 settembre 2026 sono diventate applicabili in Italia le nuove disposizioni europee volte a contrastare il greenwashing e a rafforzare la tutela dei consumatori nelle comunicazioni sulla sostenibilità.
Le norme, introdotte dalla Direttiva UE 2024/825, “Empowering Consumers for the Green Transition” (recepita in Italia con il D. Lgs. n. 30 del 20/02/2026), intervengono sulle modalità con cui le imprese possono comunicare le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi.
L’obiettivo è rendere le informazioni ambientali rivolte ai consumatori più chiare, specifiche e verificabili, limitando l’utilizzo di dichiarazioni generiche o potenzialmente fuorvianti. Le nuove disposizioni riguardano, tra gli altri, packaging, etichette, pubblicità, siti web e altri strumenti di comunicazione commerciale.
Claim ambientali più specifici e verificabili
La nuova disciplina introduce nel Codice del consumo la definizione di “asserzione ambientale”, che comprende dichiarazioni e rappresentazioni, anche grafiche o simboliche, che attribuiscono a un prodotto, a una marca o a un’impresa un impatto positivo o nullo sull’ambiente, un impatto inferiore rispetto ad altri prodotti oppure un miglioramento delle proprie prestazioni ambientali nel tempo.
Particolare attenzione è riservata alle asserzioni ambientali generiche, come “green”, “ecologico”, “sostenibile” o “amico dell’ambiente”. Espressioni di questo tipo non possono essere utilizzate quando non sono supportate da una prestazione ambientale pertinente e dimostrabile.
La normativa interviene inoltre sulle dichiarazioni riferite a un prodotto nel suo complesso: un beneficio ambientale relativo soltanto a una componente o a uno specifico aspetto non può essere presentato in modo tale da farlo percepire come una caratteristica dell’intero prodotto.
Marchi di sostenibilità e neutralità climatica
Le nuove regole riguardano anche i marchi di sostenibilità: non è consentito infatti utilizzare un’etichetta che non sia basata su un sistema di certificazione o che non sia stata istituita da un’autorità pubblica. I sistemi di certificazione devono prevedere requisiti trasparenti e una verifica da parte di terzi.
Un’altra novità riguarda le dichiarazioni di neutralità climatica. La normativa considera ingannevoli alcune dichiarazioni secondo cui un prodotto avrebbe un impatto climatico neutro, ridotto o positivo quando tale risultato viene attribuito alla compensazione delle emissioni di gas a effetto serra. L’attenzione si sposta quindi dalle sole compensazioni alla riduzione effettiva delle emissioni associate al prodotto.
Cosa cambia per le imprese
L’applicazione delle nuove disposizioni rende necessario verificare le modalità con cui vengono comunicate le caratteristiche ambientali di prodotti e servizi. Packaging, etichette, campagne pubblicitarie, siti internet, cataloghi e contenuti digitali possono essere interessati dalle nuove regole.
Per le imprese non si tratta soltanto di verificare che un’affermazione ambientale sia corretta, ma diventa importante anche specificare a cosa si riferisce, su quali elementi si basa e come può essere verificata.
La Commissione Europea ha pubblicato delle FAQ sulla Direttiva 2024/825 per fornire indicazioni sull’applicazione delle nuove disposizioni, con particolare riferimento ai claim ambientali generici, alle etichette di sostenibilità, ai marchi e ai nomi commerciali.
L’applicabilità delle nuove regole segna un ulteriore passaggio verso una comunicazione della sostenibilità più trasparente, circostanziata e verificabile, rafforzando il ruolo delle informazioni ambientali nelle scelte dei consumatori.
Per approfondimenti: European Commission – Sustainable consumption
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